In
caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, come la
vita, è errato risarcire il danno sulla base di un parametro
esclusivamente temporale.
Infatti
la regola, secondo la quale il risarcimento deve ristorare
interamente il danno subito, impone di tenere conto dell'insieme dei
pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purché sia
provata nel giudizio l'autonomia e la distinzione degli stessi,
dovendo il giudice, a tal fine, provvedere all'integrale riparazione
secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni
meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga
conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni
personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione
e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale
entità del danno. (Nel caso di specie, la sentenza impugnata, in
contrasto con tali principi, aveva quantificato il danno dovuto
all'esposizione professionale all'amianto e alla conseguente
patologia polmonare rivelatasi letale per il lavoratore, adottando un
parametro rapportato esclusivamente alla durata della malattia, in
tal modo non sufficientemente personalizzando il danno stesso, stante
la mancanza di qualsiasi altra considerazione relativa alle
condizioni personali e soggettive, al decorso della malattia, alla
concreta penosità della stessa - dovuta anche alla ragionevole
prevedibilità dell'esito letale di essa e del concreto livello di
consapevolezza dell'assenza di ogni speranza - alle ripercussioni
sulla vita del danneggiato, alle cure praticate e alle relative
prospettive, ed in genere ad ogni ulteriore circostanza rilevante ai
fini dell'intensità della sofferenza provata.)
Cassazione
civile , sez. lavoro, sentenza 08.10.2012 n° 17092
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