Con
la sentenza 13 settembre 2012, n. 15353, la
Corte di
Cassazione, sezione lavoro, ha espresso un importante principio di
diritto in seguito ad aver esaminato il caso di una lavoratore fatto
oggetto di ben dieci sanzioni disciplinari conservative in
conseguenza delle quali veniva licenziato per aver rivolto parole
offensive al datore di lavoro.
Il
lavoratore aveva subito un processo penale per ingiuria dal quale era
stato “assolto perché il fatto non costituisce reato”.
Infatti,
il giudice penale aveva ritenuto sussistere l’esimente della
provocazione (prevista dall’art.
599, c. 2, c.p. quando
l’ingiuria è stata commessa “nello stato d’ira determinato da
un fatto ingiusto altrui e subito dopo lo stesso”), in quanto il
lavoratore era stato sottoposto a mobbing
nel
luogo di lavoro.
In
sede civile, la Corte di Appello di Ancona, aveva rigettato il
ricorso del lavoratore volto a sentir dichiarare l’illegittimità
del licenziamento inflitto allo stesso lavoratore.
Di
diverso avviso la Cassazione, sezione lavoro, che ha accolto il
ricorso del lavoratore in ordine alla falsa applicazione dell’art.
654 c.p.p.,
a norma del quale “la sentenza penale irrevocabile di condanna o di
assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di
giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si
controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui
riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti
materiali che erano già stati oggetto del giudizio penale, purché i
fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della
decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla
prova della posizione soggettiva controversa”.
Nella
specie, nel giudizio civile si controverte del diritto del lavoratore
a non vedersi irrogare una sanzione disciplinare il cui
riconoscimento dipende dall’accertamento del clima di vessazione e
dal contesto mobbizzante, che sono gli stessi fatti materiali che
hanno portato alla sentenza penale passata in giudicato di
assoluzione del lavoratore dal reato di ingiurie.
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