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Licenziamento illeggittimo


Con la sentenza 13 settembre 2012, n. 15353, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha espresso un importante principio di diritto in seguito ad aver esaminato il caso di una lavoratore fatto oggetto di ben dieci sanzioni disciplinari conservative in conseguenza delle quali veniva licenziato per aver rivolto parole offensive al datore di lavoro.
Il lavoratore aveva subito un processo penale per ingiuria dal quale era stato “assolto perché il fatto non costituisce reato”.
Infatti, il giudice penale aveva ritenuto sussistere l’esimente della provocazione (prevista dall’art. 599, c. 2, c.p. quando l’ingiuria è stata commessa “nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo lo stesso”), in quanto il lavoratore era stato sottoposto a mobbing nel luogo di lavoro.
In sede civile, la Corte di Appello di Ancona, aveva rigettato il ricorso del lavoratore volto a sentir dichiarare l’illegittimità del licenziamento inflitto allo stesso lavoratore.
Di diverso avviso la Cassazione, sezione lavoro, che ha accolto il ricorso del lavoratore in ordine alla falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p., a norma del quale “la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che erano già stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”.
Nella specie, nel giudizio civile si controverte del diritto del lavoratore a non vedersi irrogare una sanzione disciplinare il cui riconoscimento dipende dall’accertamento del clima di vessazione e dal contesto mobbizzante, che sono gli stessi fatti materiali che hanno portato alla sentenza penale passata in giudicato di assoluzione del lavoratore dal reato di ingiurie.

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