Con la nuova riforma del lavoro firmata Elsa Fornero vengono inseriti alcuni cambiamenti in merito alla questione licenziamento ed impugnazione dello stesso.
Un elemento importante è rappresentato dal fatto che, a differenza di prima, il datore di lavoro sarà tenuto a comunicare sin da subito, le motivazioni che hanno determinato tale decisione ribadendo comunque il principio che le motivazioni possono essere sempre quelle relative all'arte 2119 del codice civile ossia giustificati motivo e per quanto stabilito nell'art 7 dello statuto dei lavoratori.
Inoltre, secondo la nuova normativa, sarà più breve il tempo per depositare il di ricorso.
Qualora il giudice riconosca il licenziamento come privo di requisiti, per le aziende con più di 15 dipendenti nelle singole unità produttive, sono previste nuove conseguenze sanzionatorie.
Per le realtà lavorative invece al di sotto di15 persone le sanzioni rimangono fissate in una indennità risarcitorie che va da 2 a 6 mensilità.
Secondo le nuove direttive, il giudice potrà stabilire 4 differenti alternative nel caso in cui di riscontri un vizio nella motivazione del licenziamento.
Nel caso invece, di licenziamenti disciplinari, qualora la sanzione sia considerata eccessiva nel caso in cui si prevedono comunque sanzioni conservative del rapporto di lavoro, o nel caso in cui, il dipendente non abbia commesso il fatto contestato, o ancora, nel caos in cui il fatto non sussista, il lavoratore viene reintegrato e rimborsato delle mensilità a partire da un minimo di 5 con le relative spettanze contributive fino ad un massimo di 12 mensilità .
Il giudice potrà stabilire di procedere anche a favore di un reintegro con risarcimento limitato quando, in presenza di una giusta causa, il licenziamento inteso come sanzione massima, risulti eccessivo. In questo caso il lavoratore potrà essere reintegrato con un risarcimento pari a massimo 12 mensilità e dei contributi potendo optare per il non reintegro e ricevendo in questo caso una indennità pari a 15 mensilità.
Nel caso di licenziamenti discriminatori ( credo politico, religiosi, razziale, sesso , nazionalità o appartenenza ad un sindacato o svolgenti attività sindacali), il licenziamento e' considerato nullo. In questi cadi sia per le grandi che per le piccole aziende, sarà previsto il reintegro con risarcimento integrale delle mensilità perse a causa del licenziamento, fino al momento del reintegro , il versamento di tutti gli oneri contributivi e viene ribadita la possibilità del lavoratore di decidere di non tornare a prestare servizio presso quella attività. In questo modo oltre al versamento di quanto dovuto, potrà richiedere una indennità pari a 15 mensilità.
Il lavoratore può scegliere se chiudere il rapporti lavorativo ricevendo così, una indennità pari a 15 mensilità esenti da contribuzione previdenziale.
Un elemento importante è rappresentato dal fatto che, a differenza di prima, il datore di lavoro sarà tenuto a comunicare sin da subito, le motivazioni che hanno determinato tale decisione ribadendo comunque il principio che le motivazioni possono essere sempre quelle relative all'arte 2119 del codice civile ossia giustificati motivo e per quanto stabilito nell'art 7 dello statuto dei lavoratori.
Inoltre, secondo la nuova normativa, sarà più breve il tempo per depositare il di ricorso.
Qualora il giudice riconosca il licenziamento come privo di requisiti, per le aziende con più di 15 dipendenti nelle singole unità produttive, sono previste nuove conseguenze sanzionatorie.
Per le realtà lavorative invece al di sotto di15 persone le sanzioni rimangono fissate in una indennità risarcitorie che va da 2 a 6 mensilità.
Secondo le nuove direttive, il giudice potrà stabilire 4 differenti alternative nel caso in cui di riscontri un vizio nella motivazione del licenziamento.
Nel caso invece, di licenziamenti disciplinari, qualora la sanzione sia considerata eccessiva nel caso in cui si prevedono comunque sanzioni conservative del rapporto di lavoro, o nel caso in cui, il dipendente non abbia commesso il fatto contestato, o ancora, nel caos in cui il fatto non sussista, il lavoratore viene reintegrato e rimborsato delle mensilità a partire da un minimo di 5 con le relative spettanze contributive fino ad un massimo di 12 mensilità .
Il giudice potrà stabilire di procedere anche a favore di un reintegro con risarcimento limitato quando, in presenza di una giusta causa, il licenziamento inteso come sanzione massima, risulti eccessivo. In questo caso il lavoratore potrà essere reintegrato con un risarcimento pari a massimo 12 mensilità e dei contributi potendo optare per il non reintegro e ricevendo in questo caso una indennità pari a 15 mensilità.
Nel caso di licenziamenti discriminatori ( credo politico, religiosi, razziale, sesso , nazionalità o appartenenza ad un sindacato o svolgenti attività sindacali), il licenziamento e' considerato nullo. In questi cadi sia per le grandi che per le piccole aziende, sarà previsto il reintegro con risarcimento integrale delle mensilità perse a causa del licenziamento, fino al momento del reintegro , il versamento di tutti gli oneri contributivi e viene ribadita la possibilità del lavoratore di decidere di non tornare a prestare servizio presso quella attività. In questo modo oltre al versamento di quanto dovuto, potrà richiedere una indennità pari a 15 mensilità.
Il lavoratore può scegliere se chiudere il rapporti lavorativo ricevendo così, una indennità pari a 15 mensilità esenti da contribuzione previdenziale.
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